Statuto
Art. 1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Friulana Donatori di Sangue (A.F.D.S) della Provincia di Pordenone Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) è un’associazione non riconosciuta operante nel settore della donazione del sangue ed emocomponenti.
L’Associazione ha sede legale in Spilimbergo (PN), Via Piave 2.
Essa ha durata illimitata e potrà, nei modi di legge, stabilire altrove sedi secondarie, rappresentanze, uffici operativi e recapiti.
Art. 2 - OGGETTO - SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica, apartitica, aconfessionale.
Promuove nella Provincia di Pordenone la formazione di una coscienza trasfusionale per far sì che ogni cittadino senta il dovere umano e civile di donare, almeno una volta all’anno, gratuitamente, anonimamente e volontariamente il proprio sangue e/o emocomponenti.
Svolge inoltre attività associative nel campo dell’educazione sanitaria, sociale e culturale a favore dei Soci e della popolazione.
Promuove, coordina e disciplina l’attività delle proprie Sezioni. Organizza i propri Soci e ne indirizza l’attività in adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell’autosufficienza ematica, ferma restando l’assoluta scelta volontaria e personale dei Soci, insita in ogni atto di donazione.
Per la concreta realizzazione degli scopi statutari e delle attività ad essi collegate può organizzare le attività di informazione, anche pubblicitaria e di formazione sul dono del sangue ed emocomponenti che riterrà più idonee al raggiungimento delle finalità statutarie, impegnandosi, nel caso di attività di formazione svolte all’interno degli Istituti scolastici, anche ad organizzare in prima persona corsi di aggiornamento per docenti.
Concorre al conseguimento dei fini del Servizio Sanitario Nazionale nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
L’Associazione può altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile quali accettare donazioni e legati, acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, compiere ogni altra operazione atto o contratto necessari per il conseguimento delle finalità statutarie.
E’ fatto divieto all’Associazione di appaltare a terzi estranei all’Associazione l’esecuzione totale o parziale di opere ricadenti nell’ambito del proprio oggetto sociale.
Sono vietate tutte le manifestazioni ed il patrocinio ad attività non attinenti alle finalità dell’Associazione. Il mancato rispetto di questa norma, a parte l’eventuale diretta responsabilità dei singoli dirigenti associativi coinvolti, verrà considerato come violazione alle norme statutarie e pertanto soggetto a provvedimenti disciplinari.
L’A.F.D.S aderisce alla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (F.I.D.A.S.) e si riserva la possibilità di aderire ad altre federazioni in campo regionale e nazionale aventi finalità analoghe.
L’Associazione non gestisce in proprio alcuna attività trasfusionale, compresa la raccolta.
Art. 3 - PATRIMONIO
L’Associazione per il raggiungimento delle sue finalità impiega il suo intero patrimonio che potrà essere formato dai contributi previsti per le Associazioni secondo la normativa di legge vigente, da ogni tipo di incremento patrimoniale e dalla capitalizzazione del reddito patrimoniale nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
Art. 4 - STRUTTURA
L’Associazione si articola in:
- Sezioni comunali
- Sezioni frazionali o rionali
- Sezioni aziendali
- Sezioni scolastiche
Le Sezioni sono raggruppate in Zone territoriali possibilmente omogenee, la cui entità è determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale in base ad esigenze organizzative e funzionali.
Art. 5 - SOCI
Sono ammesse a far parte dell’Associazione, nell’ambito di una delle Sezioni di cui all’art. 4, tutte le persone fisiche che siano interessate alle finalità dell’Associazione purché si impegnino ad osservare lo statuto sociale e siano in regola con i doveri degli aderenti.
La partecipazione all’Associazione è strettamente personale ed è intrasmissibile, a qualunque titolo.
Possono essere Soci coloro che, dichiarati dalle competenti autorità sanitarie fisicamente idonei all’offerta del sangue e/o emocomponenti, effettuano almeno una donazione.
Si considerano Soci attivi gli iscritti per i quali non sono trascorsi due anni dall’ultima donazione.
I Soci che per motivi d’età, di salute o per altre cause non volontarie, dovessero sospendere o cessare le donazioni di sangue e/o emocomponenti, conservano gli stessi diritti dei Soci attivi.
I Soci non vantano privilegi, né possono ricevere vantaggi di qualsiasi natura.
Tutti i Soci hanno parità di diritti, compreso, se non sospesi per gravi motivi, il diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee; possono inoltre proporre al Consiglio Direttivo di Sezione nuove iniziative.
I Soci si impegnano nell’interesse comune e secondo le proprie possibilità a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone e a partecipare alle varie iniziative rispettando le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo Provinciale, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualità di socio si acquista presentando al Consiglio Direttivo Provinciale domanda di ammissione all’Associazione. La domanda verrà valutata dal Consiglio Direttivo Provinciale il quale si pronuncerà per l’accoglimento o per il rigetto. Trascorsi sessanta giorni dalla domanda senza che il Consiglio si sia pronunciato, la stessa si intenderà accolta.
La qualità di socio si perde:
• per decesso o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo Provinciale;
• per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale in caso di gravi motivi quali:
- volontaria mancata attività trasfusionale;
- inosservanza delle disposizioni statutarie o degli organi sociali;
- interdizione o condanna del Socio per reati comportanti la limitazione della libertà personale ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico;
L’adozione di qualsiasi provvedimento di esclusione deve essere comunicata all’interessato.
L’escluso potrà ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione al Collegio dei Probiviri che delibererà in modo inappellabile e con decisione immediatamente efficace.
Art. 6 - DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Gli incarichi direttivi, sia provinciali che sezionali, sono a carattere elettivo ed hanno durata di quattro anni.
Nelle elezioni delle cariche sociali secondo modalità previste dal Regolamento esecutivo il voto è segreto e diretto. E’ vietato il voto per corrispondenza. Ogni partecipante all’Assemblea potrà fruire di due deleghe per quelle provinciali e di una per quelle sezionali. I delegati all’Assemblea provinciale devono essere membri del Consiglio di Sezione del delegante, mentre per le Assemblee sezionali devono essere altri Soci della Sezione. Non è ammesso il rilascio di deleghe a non Soci.
Tutte le cariche assunte in seno all’Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Art. 7 - ORGANI CENTRALI
Sono organi provinciali dell’A.F.D.S.:
- L’Assemblea provinciale
- Il Consiglio Direttivo Provinciale
- La Giunta esecutiva
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei probiviri
Art. 8 - ASSEMBLEA PROVINCIALE
L’Assemblea provinciale è l’organo superiore dell’Associazione.
Essa è composta dai Presidenti e dai Rappresentanti dei Donatori delle Sezioni, o loro delegati.
Alle sedute dell’Assemblea provinciale partecipano di diritto, con voto consultivo, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale in carica.
Le elezioni dell’Assemblea seguono le normali regole dettate dal principio della libertà democratica.
L’Assemblea provinciale si riunisce nella sede sociale o in altro luogo purché nella provincia di Pordenone in via ordinaria una volta all’anno entro il trenta giugno ed in via straordinaria quando venga richiesta da almeno un terzo delle Sezioni associate e funzionanti, oppure da almeno la metà + 1 dei membri del Consiglio Direttivo Provinciale, oppure dal Presidente.
La convocazione è effettuata dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo dal Consigliere più anziano.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e dovrà contenere l’ordine del giorno.
Le deleghe dovranno pervenire alla Presidenza dell’Associazione a mezzo dei delegati prima dell’inizio dei lavori assembleari.
Per la validità in prima convocazione dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà + 1 degli aventi diritto. L’Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri, trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione.
Per le modifiche all’Atto costitutivo e allo Statuto dell’Associazione è sempre necessario il voto favorevole della metà + 1 degli aventi diritto dell’Assemblea in assoluto.
Sono di competenza dell’Assemblea:
- l’elezione del Consiglio Direttivo Provinciale
- l’elezione dei Revisori dei Conti
- l’elezione dei Probiviri
- l’approvazione della relazione morale
- l’approvazione del rendiconto economico e finanziario
- l’approvazione del bilancio di previsione
- le modifiche dell’Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto.
L’Assemblea nomina il proprio Presidente e la Commissione degli Scrutatori composta da tre membri.
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Consiglio Direttivo Provinciale, composto da un membro per ogni Zona, provvede alla elezione del Presidente e di due Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione opera in base al presente Statuto ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione per il funzionamento e la direzione dell’Associazione, secondo l’indirizzo indicato dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione si riunirà su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.
Per la validità delle sue riunioni sarà necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale dovranno essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo Provinciale inoltre predispone la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione, ratifica le decisioni della Giunta esecutiva adottate in via d’urgenza, delibera l’assunzione di personale, stabilendone la retribuzione, scioglie i Consigli Sezionali in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie e, su proposta del Presidente, nomina il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione.
Art. 10 - GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente e dai due Vice Presidenti, assistita dal Segretario dell’Associazione ed eventualmente dal Tesoriere.
Si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta di due componenti.
Le attribuzioni della Giunta esecutiva sono:
- deliberare in materia di ordinaria amministrazione;
- deliberare in via d’urgenza, salvo ratifica consiliare, in materia di straordinaria amministrazione;
- prendere atto della costituzione degli organi direttivi sezionali e del loro rinnovo;
- predisporre l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio Direttivo Provinciale;
- adottare provvedimenti disciplinari quando questi siano urgenti e non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale.
Di tutti i provvedimenti adottati riferirà al Consiglio Direttivo Provinciale stesso nella prima seduta.
Art. 11 - PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione:
- è il legale rappresentante dell’Associazione e cura l’osservanza dello Statuto;
- rappresenta l’amministrazione dell’Associazione e ne firma gli atti;
- sta per essa in giudizio;
- convoca l’Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale assegnando ai componenti lo studio dei problemi sui quali il Consiglio stesso deve deliberare e propone gli argomenti da trattare;v
- convoca e presiede la Giunta esecutiva;
- stipula e sottoscrive le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- eroga le somme per le spese;
- dà i pareri richiesti dalle autorità competenti;
- sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell’Associazione;
- designa il Vice Presidente incaricato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 - SEGRETARIO E TESORIERE
Gli organi centrali possono avvalersi della collaborazione di un Segretario e di un Tesoriere, nominati dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Presidente. Il loro mandato coincide con la scadenza delle cariche associative e può essere riconfermato. Segretario e Tesoriere possono essere scelti anche tra i non Soci; in questo caso ad essi può essere riconosciuto un compenso. Compenso ed eventuali indennità sono fissati dal Consiglio Direttivo Provinciale. Delle loro funzioni rispondono direttamente al Presidente. I due incarichi possono essere affidati alla stessa persona; in ogni caso l’incarico di Segretario è incompatibile con le cariche elettive.
Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione ha il compito di controllare la gestione contabile e di riferirne all’Assemblea.
Predispone la relazione al rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che possono essere scelti anche tra i non Soci.
Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, ha il mandato di giudicare inoppugnabilmente in sede di appello sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione contro i quali è ammesso il ricorso entro il termine di trenta giorni.
Inoltre giudica inoppugnabilmente sui conflitti che possono verificarsi tra i Presidenti di Sezione e tra questi e il Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione.
Art. 15 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo Provinciale procederà alla redazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione da presentare per l’approvazione, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, all’Assemblea.
Dalla data di avviso di convocazione i documenti sopra citati verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
Art. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:
- richiamo verbale o scritto;
- censura;
- sospensione temporanea;
- espulsione dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo Provinciale giudica e adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di Statuto ed ai fini istituzionali dell’Associazione.
Ove la Giunta esecutiva abbia adottato provvedimenti disciplinari d’urgenza gli stessi sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale nella prima seduta successiva al provvedimento stesso.
La mancata ratifica comporta automaticamente l’intervento del Collegio dei Probiviri che giudicherà inappellabilmente.
Art. 17 - SCIOGLIMENTO
L’Associazione potrà deliberare lo scioglimento qualora lo scopo dell’Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea straordinaria appositamente convocata.
I delegati dovranno rappresentare i quattro quinti degli aventi diritto delle Sezioni e la deliberazione di scioglimento deve essere presa con il voto favorevole dei due terzi più uno dei delegati presenti.
L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone le modalità della liquidazione. Le eventuali attività esistenti a liquidazione ultimata verranno devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - ORGANI PERIFERICI
Sono organi della Sezione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo di Sezione;
- la Giunta esecutiva, costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Rappresentante dei Donatori;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 19 - ASSEMBLEA DI SEZIONE
L’Assemblea della Sezione è composta da tutti gli associati, rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea:
- delibera validamente, a maggioranza dei voti dei presenti, sugli ordini del giorno proposti dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- discute ed approva il rendiconto economico e finanziario;
- nomina il Consiglio Direttivo di Sezione;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea di Sezione si riunisce, in via ordinaria una volta all’anno presso la sede sociale o altrove purché nel territorio provinciale entro il trenta aprile; in via straordinaria secondo le modalità quando venga richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione, oppure dal Presidente.
L’Assemblea nomina il proprio Presidente e tre scrutatori scegliendoli tra i Soci della Sezione.
Per la validità delle sue deliberazioni, valgono le norme previste dall’art.8 del presente Statuto.
Analoga validità hanno le norme relative alla convocazione, rilascio di deleghe e costituzione dell’Assemblea stabilite dall’art.8 del presente statuto.
Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE
Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da:
- 5 membri per Sezioni fino a 50 Soci
- 7 membri per Sezioni da 50 a 100 Soci
- 9 membri per Sezioni oltre i 100 Soci;
La Giunta Esecutiva Provinciale dell’A.F.D.S., su motivata proposta del Consiglio Direttivo di Sezione, può autorizzare, per particolari esigenze organizzative e di funzionalità, l’aumento del numero dei Consiglieri fino ad un massimo di undici nell’intento di ottenere la più vasta rappresentatività.
Il Consiglio Direttivo di Sezione provvede alla nomina del Presidente, di un Vice Presidente nonché di un Rappresentante dei Donatori, scegliendoli fra i propri membri.
Il Consiglio Direttivo di Sezione opera in base al presente Statuto ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione per il funzionamento e la direzione della Sezione, secondo l’indirizzo indicato dall’Assemblea.
Inoltre il Consiglio Direttivo di Sezione predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea per l’approvazione, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti; una volta approvati trasmette copia di detti documenti alla sede provinciale.
Le modalità di riunione del Consiglio Direttivo di Sezione sono similari a quelle del Consiglio Direttivo Provinciale per cui sono regolate dalle norme contenute nei commi 3, 4, 5 dell’art. 9 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo di Sezione potrà deferire al Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione ogni caso disciplinare che coinvolga la Sezione stessa.
Art. 21 - GIUNTA ESECUTIVA DI SEZIONE
La Giunta esecutiva è l’organo del Consiglio Direttivo di Sezione ed è costituita da Presidente, Vice-Presidente di Sezione e dal Rappresentante dei Donatori.
Si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno due membri.
Le attribuzioni della Giunta esecutiva sono:
- deliberare in via d’urgenza, salvo ratifica consiliare nella prima riunione successiva all’adozione, in materia di straordinaria amministrazione;
- collaborare con il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.
Art. 22 - PRESIDENTE DI SEZIONE
Il Presidente di Sezione:
- rappresenta la Sezione nei confronti di terzi;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo di Sezione;
- convoca e presiede la Giunta di Sezione;
- cura che i Soci si presentino regolarmente alla chiamata per i prelievi;
- sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale della Sezione;
- è responsabile dell’archivio cartaceo o informatico dei Soci della Sezione, che deve essere conservato adottando le misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati;
- eroga le somme per le spese.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza e collabora al buon andamento della Sezione.
Art. 23 - RAPPRESENTANTE DEI DONATORI
Il Rappresentante dei Donatori mantiene i contatti con i Soci e porta in Consiglio Direttivo di Sezione le loro istanze, collabora al buon andamento della Sezione.
Art. 24 - SEGRETARIO DI SEZIONE
Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione, su proposta del Presidente, scegliendolo anche tra non Soci.
Il suo mandato coincide con la scadenza delle cariche associative e può essere riconfermato.
Art. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente; esso ha il compito di controllare la gestione contabile e riferirne all’Assemblea.
Predispone la relazione al rendiconto economico e finanziario presentato dal Consiglio di Sezione.
Art. 26 - SCIOGLIMENTO DI SEZIONE
L’eventuale scioglimento della Sezione deve essere deliberato in sede di Assemblea di Sezione. I presenti a detta Assemblea dovranno rappresentare almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole dei due terzi più uno dei presenti. Deliberato lo scioglimento della Sezione, il Consiglio Direttivo Provinciale nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti alla A.F.D.S., la quale le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento della Sezione. Nel caso di ricostituzione della Sezione l’A.F.D.S. dovrà riconsegnare a questa le attività accantonate. Trascorso tale termine senza che si sia effettuata la ricostituzione della Sezione, le predette attività accantonate saranno devolute all’A.F.D.S. per l’incremento dell’Associazione.
La Sezione può essere sciolta dal Consiglio Direttivo Provinciale nei casi:
- di lesioni gravi del prestigio del sodalizio;
- di comprovata completa inattività per oltre due anni;
- di infrazioni gravi allo Statuto sociale.
Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni che giudicherà definitivamente entro lo stesso termine.
Art. 27 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle vigenti norme legislative e sanitarie in materia di donazione di sangue ed emocomponenti.
Regolamento AFDS
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’Associazione si impegna ad organizzare i propri Soci indirizzandoli alle strutture trasfusionali compatibilmente con le proprie possibilità ed alla condizione tassativa che sia esclusa qualsiasi speculazione sul sangue e/o emocomponenti donati.
A tal fine l’Associazione ha facoltà di verificare l’osservanza delle norme che regolano il servizio trasfusionale.
Per eventuali irregolarità riscontrate, l’A.F.D.S. si riserva la facoltà di presentare denuncia agli organi competenti.
Art. 2 - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI PROVINCIALI
SCELTA DEI CANDIDATI
Con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il rinnovo degli Organi associativi provinciali, il Presidente provinciale indice una riunione per ciascuna Zona in cui è suddivisa la provincia. Le Sezioni saranno rappresentate con le stesse modalità previste per l’Assemblea provinciale.
Nel corso degli incontri, presieduti dallo stesso Presidente provinciale o da un suo delegato il cui nominativo è indicato nell’avviso di convocazione, con regolare votazione a scrutinio segreto verranno designati i candidati per il Consiglio Direttivo Provinciale, che dovranno essere almeno due e non più del numero delle Sezioni che compongono la Zona.
I candidati devono risultare iscritti a Sezioni comprese nelle rispettive Zone entro il 31 dicembre dell’anno che precede le votazioni.
I nomi dei candidati designati compongono la lista elettorale che sarà presentata all’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale.
Le liste per il rinnovo dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri verranno formulate dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente, sentiti i rappresentanti delle Sezioni in occasione delle riunioni di Zona sopra citate.
Le cariche di Consigliere provinciale, Revisore dei Conti e proboviro sono rinnovabili, ma sono incompatibili tra di esse. Possono tuttavia essere presentate candidature su tutte e tre le liste, in tal caso è considerata valida l’elezione risultante dall’ordine di scrutinio.
SCHEDE E LISTE DI VOTAZIONE
Le schede di votazione del Consiglio Direttivo Provinciale, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono predisposte dalla segreteria associativa su tre fogli facilmente identificabili e distinguibili fra loro.
La scheda per il Consiglio Direttivo Provinciale riporta, in ordine alfabetico, cognome, nome e Sezione di appartenenza dei candidati suddivisi per Zona. Per ciascuna Zona è inoltre previsto uno spazio per dare la possibilità all’elettore di votare nominativi diversi da quelli proposti.
Le schede per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri riportano, in ordine alfabetico, cognome, nome e Sezione di appartenenza dei candidati, in un-unica lista. Sono inoltre previsti due spazi per dare la possibilità all’elettore di votare nominativi diversi da quelli proposti.
L’elettore può esprimere un massimo di una preferenza per ciascuna Zona sulla lista del Consiglio Direttivo Provinciale e due preferenze sulle liste del Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
VOTAZIONI
Le votazioni si svolgono nel corso dell’Assemblea provinciale. Il seggio elettorale è composto dal Presidente dell’Assemblea e dagli scrutatori, individuati tra i delegati presenti che non siano candidati, prima dell’inizio dei lavori assembleari. Esso riceve dalla segreteria associativa il materiale per le votazioni, verifica la regolarità delle schede e le vidima in numero congruo, provvede a verbalizzare le operazioni di voto.
Il Presidente consegna le schede ai delegati designati al voto; una volta votate le schede sono riconsegnate a Presidente, che le inserisce nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione del voto.
Lo spoglio delle schede avviene nel seguente ordine: Consiglio Direttivo Provinciale, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri.
Risultano eletti a membro del Consiglio Direttivo Provinciale i candidati che, in ogni singola Zona, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato più anziano d’età.
Per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri risultano eletti quali membri effettivi i primi tre candidati e membri supplenti i successivi due.
Completate le operazioni il Presidente dell’Assemblea proclama gli eletti e dà mandato al membro del Consiglio Direttivo Provinciale che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, al più anziano per età, di convocare, entro il termine massimo di 30 giorni, il nuovo Consiglio.
Nel caso si rendano vacanti delle posizioni in seno agli organi associativi, subentra il primo dei non eletti, che per il Consiglio Direttivo Provinciale dovrà appartenere alla stessa Zona.
Art. 3 - FONDO ASSISTENZA
L’Associazione riserva per fini assistenziali a favore dei propri associati o per particolari situazioni associative una percentuale, fino ad un massimo del 5%, delle quote introitate per ogni donazione in base alla normativa vigente.
Tale percentuale sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale, e darà luogo ad uno specifico accantonamento contabile.
Art. 4 - IMPIEGO DEI DONATORI
L’eventuale invito a presentarsi per una donazione di sangue ed emocomponenti ha sempre carattere di necessità e pertanto il Socio chiamato non può opporre rifiuto, salvo giustificati motivi, a meno che non venga invitato alla donazione prima dello scadere del periodo di riposo previsto dalla legge.
Il Socio che senza giustificarsi non si presenta al prelievo dopo il terzo invito, sarà considerato decaduto.
Si considera altresì decaduto il Donatore che da tre anni, senza giustificato motivo, risulta inattivo.
L’eventuale provvedimento di espulsione dall’Associazione avverrà comunque con le modalità previste all’art. 5 dello Statuto.
Ogni Donatore è tenuto ad effettuare, preferibilmente, le proprie donazioni presso il Servizio Trasfusionale indicato sul tesserino personale.
Art. 5 - SCHEDARIO
Presso la sede provinciale è istituito l’archivio generale dei Soci, gestito con tecniche informatiche. Ogni Sezione ha un proprio archivio dei Soci che può essere di tipo informatico o cartaceo. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata dalla Sezione alla sede provinciale, rispettando le procedure stabilite. Allo stesso modo le variazioni dei dati acquisite dalla sede provinciale sono trasmesse alle Sezioni di competenza
Art. 6 - LABARI
Il labaro dell’Associazione presenzierà soltanto a cerimonie a carattere provinciale o in rappresentanza nelle manifestazioni fuori provincia.
Il labaro della Sezione, in unico esemplare, dovrà essere conforme al modello in uso e sarà impiegato, di norma, soltanto durante le manifestazioni a carattere associativo.
Art. 7 - TESSERA E DISTINTIVO
La tessera ed il distintivo sono forniti gratuitamente dall’Associazione al nuovo Socio, se idoneo, dopo effettuata la prima donazione
Art. 8 - PREMIAZIONI
I riconoscimenti individuali ed alle Sezioni verranno assegnati in base al criterio stabilito dall’Assemblea provinciale su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale. Essi saranno annualmente assegnati in occasione del Congresso Provinciale.
Art. 9 - COSTITUZIONE NUOVE SEZIONI
Una nuova Sezione per essere costituita deve raggiungere un numero di Soci attivi non inferiore a 25, i quali non devono provenire da altre Sezioni, a meno che non si tratti della costituzione di una nuova Sezione comunale.
Art. 10 - ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI
Ogni Sezione dovrà tenere:
- L’archivio dei Soci da conservare nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali di cui alla L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- registro di cassa;
- libro dei verbali delle Assemblee;
- libro dei verbali di Consiglio.
Ogni Sezione agisce nell’area di propria competenza evitando di interferire nell’attività di altre Sezioni
Cura altresì che tutti i Soci, che non siano sospesi per giustificati motivi, effettuino almeno una donazione all’anno.
Art. 11 - RENDICONTI
Ogni Sezione è tenuta ad inviare all’Associazione copia del proprio rendiconto della situazione economica e finanziaria, non più tardi di 15 giorni dopo l’Assemblea di Sezione che lo ha approvato; esso sarà corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti e da copia del verbale dell’Assemblea stessa.
Il mancato invio di tale documentazione può inibire l’erogazione di eventuali contributi.
